Quella
del Tar del Lazio è una sentenza che rende piena giustizia di tutto quanto è
stato sempre sostenuto da Anffas Ostia sin dalle prime ore successive alla
pubblicazione delle graduatorie.
Il
Tribunale Amministrativo del Lazio ha chiarito, con argomenti difficilmente
censurabili, che tutti gli atti che hanno connotato la gara per l’affidamento
dell’AEC del X municipio, nessuno escluso, presentavano evidenti e macroscopici
vizi, poi amplificati dal “modus operandi” della commissione giudicatrice nella
valutazione delle offerte e nell’attribuzione dei punteggi.
Tecnicamente viene affermato con forza che anche per gli appalti riguardanti un servizio di natura sociale l’amministrazione deve sempre applicare le regole dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 (T.U. appalti) espressione di un principio di razionalità e imparzialità inderogabile, con precisa e puntuale predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, che, nel caso di specie, erano tanto generici quanto indeterminati, oltre che in parte del tutto carenti.
Dalla
motivazione della sentenza emerge che la commissione di gara, grazie anche ai
vizi ed alle carenze del bando, ha agito con discrezionalità e superficialità assoluta
e ben oltre quanto consentitole dalle norme. Atteggiamento questo fortemente censurato dal
Collegio giudicante.
Il
quadro che ne risulta accertato è che la commissione di gara ha integralmente
eluso l’obbligo di motivazione del punteggio assegnato, con decisioni del tutto
illogiche, definite “ardue da comprendere” anche per la carenza di chiarimenti preliminari o sulla
base di quelle che sono definite “stringatissime osservazioni” apparendo “del
tutto oscura la scala di ponderazione utilizzata”, con il risultato di
escludere un ente altamente qualificato, oggi possiamo dirlo, del tutto illogicamente
ed illegittimamente.
Avvocato
Carmelo Deiana, legale Anffas Ostia Onlus
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