L’avvocatura capitolina ha deciso di non impugnare la sentenza del Tar del
Lazio n.1969 dell’11 febbraio 2016 sull’illegittima esclusione di Anffas Ostia
Onlus dal servizio di Assistenza Educativo Culturale scolastica per bambini con
disabilità 2015-2016. La sentenza da ieri è così definitiva.
Dopo quella del luglio 2015, passata in giudicato, si tratta della seconda
sentenza che condanna il X Municipio per l’illegittima esclusione di Anffas
Ostia Onlus alla quale è stata concessa la possibilità
di ‘proporre azione risarcitoria’.
Sono quindi due gli anni scolastici (2014-2015 e 2015-2016) che secondo il
Tar del Lazio sono stati assegnati in maniera illegittima.
Il fatto che l’avvocatura capitolina per la seconda volta consecutiva abbia
deciso di non proporre appello dimostra la piena ragione di Anffas Ostia Onlus.
Abbiamo cercato in tutti i modi di scongiurare un ricorso al Tar evitando così
al X Municipio ingenti danni erariali e risarcimenti milionari. Purtroppo ogni
nostro tentativo è stato vano. Ci appelliamo alla Commissione Straordinaria che
sta portando avanti un grande lavoro in questo territorio, nella speranza che
tutta questa storia non si ripeta anche per il prossimo anno scolastico danneggiando
il territorio e i cittadini di questo Municipio.
La prima sentenza del Tar (anno scolastico 2014-2015) aveva rilevato come
l’esclusione di Anffas Ostia fosse illegittima e l’assegnazione del servizio
‘viziata’ da ‘eccesso di potere’ sull’assegnazione dei punteggi. Da clausole
‘illegittime’, ‘graduatorie falsate’ e incomprensibili ‘valutazioni
entusiastiche’ della commissione di gara.
La seconda sentenza del Tar (anno scolastico 2015-2016) aveva invece ritenuto l’esclusione di Anffas Ostia Onlus ‘in contrasto con le disposizioni contenute’. Il Tribunale Amministrativo ha rilevato come l’assegnazione che doveva avvenire secondo ‘il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa’ non ha invece tenuto conto dei minori costi del servizio Anffas che a parità di retribuzione oraria per gli assistenti educativi avrebbe comunque permesso di far risparmiare il Municipio. Il Tribunale ha sottolineato come l’esclusione di Anffas Ostia abbia generato ‘indebita limitazione della concorrenza’ che ha favorito ‘le cooperative sociali’.
La seconda sentenza del Tar (anno scolastico 2015-2016) aveva invece ritenuto l’esclusione di Anffas Ostia Onlus ‘in contrasto con le disposizioni contenute’. Il Tribunale Amministrativo ha rilevato come l’assegnazione che doveva avvenire secondo ‘il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa’ non ha invece tenuto conto dei minori costi del servizio Anffas che a parità di retribuzione oraria per gli assistenti educativi avrebbe comunque permesso di far risparmiare il Municipio. Il Tribunale ha sottolineato come l’esclusione di Anffas Ostia abbia generato ‘indebita limitazione della concorrenza’ che ha favorito ‘le cooperative sociali’.
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